BRRD

Un approfondimento su quanto prescritto dalla Direttiva sul risanamento e la risoluzione delle crisi delle banche (Banking Recovery and Resolution Directive) e delle imprese d’investimento.

Il recepimento della Direttiva 2014/59/UE (c.d. Banking Resolution and Recovery Directive, “BRRD”) ha introdotto nell’ambito dell'Unione Europea un regime armonizzato di prevenzione e gestione delle crisi delle banche e delle imprese d’investimento ed ha come obiettivo quello di gestire le crisi bancarie al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali delle banche, riducendo al minimo l’impatto del dissesto sull’economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti, attraverso il ricorso a strumenti di risoluzione facenti capo al settore privato.

Le norme italiane con cui è stata recepita la Direttiva prevedono, in sintesi, che, quando si verifichino i presupposti per l’avvio delle procedure di gestione della crisi dell’intermediario, la Banca d’Italia, quale Autorità di Risoluzione, disponga:

a) la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale emessi dal soggetto in questione;
b) quando la misura indicata alla lettera (a) non consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto, l’adozione di misure di risoluzione dell’intermediario oppure la liquidazione coatta amministrativa.

Fra le misure di risoluzione rientra il c.d. bail-in, che consiste nella riduzione dei diritti degli azionisti e dei creditori o nella conversione in capitale dei diritti di questi ultimi.

Con riferimento ai creditori, sono soggette a bail-in tutte le passività (ivi inclusi i contratti derivati), fatta eccezione per quelle specificamente individuate dalla normativa.

Le disposizioni della BRRD sono applicabili anche con riferimento ai soggetti sottoposti alla vigilanza di altra Autorità di risoluzione dell’Unione Europea, nonché alle banche ed imprese di investimento aventi sede legale in Paesi terzi e succursali nell’Unione Europea, secondo le norme di recezione nei rilevanti ordinamenti. Pertanto quanto previsto dalla BRRD ed i relativi strumenti di risoluzione, tra cui il bail-in, si applica anche ai titoli di capitale ed alle passività di tali soggetti secondo i regimi nazionali di recezione della BRRD, come applicati dalle rispettive Autorità. Si invita quindi ad approfondire la conoscenza del quadro normativo relativo alla BRRD ed a valutarne i rischi a seconda della pertinente giurisdizione di recepimento.

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